LA NUOVA NORMATIVA
CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE
SCHEDA INFORMATIVA ED ESPLICATIVA
(art. 5 D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35)
DOVE RIVOLGERSI PER PRESENTARE LE DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE:
I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche, utilizzando esclusivamente i moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’interno e sul sito istituzionale del Comune di Rivisondoli con una delle seguenti modalità:
a) la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale;
b) l’autore deve essere identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o in ogni caso con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) la dichiarazione deve essere trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente;
d) la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente e la copia del documento d’identità del richiedente devono essere acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
REQUISITI:
CHI PUO’ RENDERE LA DICHIARAZIONE:
DOCUMENTI RICHIESTI:
In caso di trasmissione con modalità diverse dalla presentazione diretta allo sportello anagrafe, si invita a prestare la massima cura nella compilazione del modulo e dei documenti da allegare, onde evitare che la dichiarazione venga considerata non ricevibile, secondo quanto disposto dal Ministero dell’interno Circ.n. 9 del 27.04.2012).
Si precisa, inoltre, nell’interesse del dichiarante, che nella dichiarazione anagrafica, da rendersi, lo si ribadisce, su moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’interno e sul sito istituzionale del Comune di RIVISONDOLI, l’indirizzo di abitazione dovrà essere specificato in maniera precisa e completa, con l’indicazione del numero civico esatto, del piano e dell’interno.
DESCRIZIONE E TEMPI DEL PROCEDIMENTO:
La decorrenza giuridica del cambio di residenza decorre dalla data di presentazione della dichiarazione.
Entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione, il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni “documentate”.
Nel caso iscrizione anagrafica con provenienza da altro Comune, entro gli ulteriori e successivi 2 giorni lavorativi il Comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione ed entro 5 giorni alla verifica dei dati forniti dal dichiarante.
Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni destinate a soggetti PRIVATI.
Il Comune che riceve la dichiarazione anagrafica, entro 45 giorni dalla dichiarazione, procede all’accertamento dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione anagrafica (primo tra tutti l’effettiva dimora abituale).
Trascorso tale termine senza che siano pervenute al cittadino comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).
In caso di accertamento negativo, e/o accertata mancanza dei requisiti il procedimento verrà annullato, l’interessato sarà cancellato dall’anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
COSTI DEL SERVIZIO: Nessun costo.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare l’ufficio anagrafe tel: 086469114 int. 2 /int. 3.