Viste le segnalazioni, ripetute e concordanti, di presenza di un esemplare di Orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus) in condizioni di confidenza, con avvicinamento al centro abitato ed aì luoghi frequentati dalla popolazione, come rappresentate dai seguenti avvistamenti:
Considerato che tale frequentazione di aree antropizzate determina un rischio attuale e concreto per la pubblica incolumità, in quanto l'assuefazione dell'esemplare alla presenza umana ed alle fonti di cibo di origine antropica aumenta la probabilità di incontri ravvicinati, anche accidentali, con persone, mezzi ed animali domestici; Rilevato che le misure sinora adottate si sono rivelate insufficienti a prevenire il fenomeno e che non è possibile, allo stato, fronteggiare la situazione con gli ordinari strumenti di intervento, dovendosi provvedere ad un pericolo effettivo per la pubblica incolumità;
Richiamati:
• il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni ed integrazioni, di recepimento della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" sulla salvaguardia della diversità biologica in Europa, che annovera l'orso bruno marsicano tra le specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa , • il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare l'art. 50, comma 5, come sostituito dall'ad. 8 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, che attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti;
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