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Provvedimenti in materia di Circolazione Stradale. Revoca della Zona a Traffico Limitato in Via Sant’Antonio e Via Largo Sant’Antonio.

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Ordinanza n. 02 del 07/01/2026

Data:

08 Gennaio 2026

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Descrizione

IL RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA
Premesso che con l'ordinanza n. 08 del 22/07/2025 si regolamentava, istituendo una Zona a Traffico Limitato, la circolazione e la sosta dei veicoli in Via Sant’Antonio e Via Largo Sant’Antonio;
Viste le nuove esigenze di regolamentazione del traffico per cui è necessario procedere ad una revisione delle zone a traffico limitato del Comune di Rivisondoli,
Considerato che la precedente esperienza ha evidenziato che non sussistono più i presupposti per l’istituzione della Zona a Traffico Limitato in Via Sant’Antonio e in Largo Sant’Antonio;
Visto l’art. 7 comma 9 del nuovo Codice della Strada;
Visto l’art. 5 - 30° comma, l’art. 6 - 4° comma lett. b), l’art. 7 - 3° comma, l’art. 37 - 3° comma, l’art. 39, l'art. 40 e l’art. 142 - comma 2° del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. n. 285 del 16/12/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge del 15/05/1997 n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267 delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA
La revoca dell'ordinanza n. 08 del 22/07/2025 e di tutte le autorizzazioni rilasciate dall’Ufficio di Polizia Locale;

DISPONE
 Che la presente ordinanza è dichiarata immediatamente eseguibile;
 Che il presente provvedimento venga pubblicato sull’Albo Pretorio on-line e diffuso sul sito internet dell’Ente;

AVVERTE
A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo.
A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l’ufficio di Polizia Locale.

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Ultimo aggiornamento: 08/01/2026, 15:56

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