La natura del trasporto scolastico quale servizio pubblico a domanda degli utenti impone il rispetto delle disposizioni recate dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 63. In particolare, l’art. 5, comma 2, configura la compartecipazione degli utenti non come facoltà discrezionale, bensì come obbligo gestionale, sancendo che il servizio debba essere assicurato "dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati". Gli orientamenti costanti della Corte dei conti (in particolare molte pronunce delle Sezioni Regionali di Controllo), hanno chiaramente evidenziato che la copertura dei costi dei servizi locali non gratuiti per legge deve gravare in misura congrua sull’utenza. L’erogazione in regime di totale gratuità è ammessa esclusivamente per categorie di soggetti in stato di comprovato disagio socioeconomico, previa definizione di rigorosi criteri di accesso e meccanismi di compensazione finanziaria, onde evitare l’insorgenza di un danno erariale per l'Ente.
L'adozione del regolamento del servizio, pertanto, risponde ad una duplice necessità: ricondurre la gestione dello stesso entro i parametri di sostenibilità e legalità imposti dalla disciplina vigente; stabilire una disciplina certa e uniforme che garantisca standard qualitativi elevati e una maggiore sicurezza nel trasporto dei minori.
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